Due tecnici hanno citato in giudizio la loro azienda, una società di telecomunicazioni, a causa di un accordo aziendale che escludeva dal calcolo della retribuzione i primi 30 minuti di tempo di viaggio giornaliero (sede-primo cliente e ultimo cliente-sede). La Corte di Cassazione ha confermato che tale tempo di viaggio costituisce a tutti gli effetti orario di lavoro e deve essere retribuito. Di conseguenza, ha dichiarato nulla la clausola della 'franchigia' non pagata. La Corte ha inoltre precisato che, una volta stabilito il diritto alla retribuzione, il giudice di merito ha il dovere di quantificare le somme dovute, anche in assenza di una prova dettagliata da parte del lavoratore per ogni singola giornata, rinviando il caso alla Corte d'Appello per la determinazione degli importi.
Continua »