Un lavoratore ha agito in giudizio per ottenere il beneficio della rivalutazione contributiva per amianto a seguito dell'attività lavorativa svolta. I giudici di secondo grado hanno respinto la richiesta, dichiarando il diritto ormai prescritto. Il conteggio del termine di dieci anni partiva infatti dalla data di presentazione della domanda all'istituto assicuratore e non dal provvedimento finale. Il lavoratore ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, contestando il calcolo della prescrizione. Prima dell'adunanza camerale, il ricorrente ha notificato un atto formale di rinuncia al ricorso. I Supremi Giudici hanno confermato l'efficacia immediata della rinuncia, dichiarando estinto il giudizio e disponendo la compensazione integrale delle spese tra le parti.
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