Un’azienda energetica, interamente controllata da un ente pubblico, contestava l’obbligo di iscrizione al Fondo integrativo gas, sostenendo che la sua gestione del servizio avveniva per affidamento diretto e non tramite concessione. La Corte di Cassazione ha chiarito che la forma giuridica della società (S.p.A.), in quanto entità di diritto privato, è il fattore decisivo. Di conseguenza, l’obbligo contributivo sussiste a prescindere dalla proprietà pubblica e dalla modalità di assegnazione del servizio, affermando la prevalenza della natura privatistica del veicolo giuridico utilizzato.
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