La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello, stabilendo che i lavoratori di un ente pubblico non economico che svolgono mansioni superiori hanno diritto a percepire non solo la differenza stipendiale, ma anche l'indennità di ente. Questa indennità, avendo carattere fisso e continuativo, è considerata parte integrante della retribuzione dovuta. L'ente datore di lavoro aveva presentato ricorso, sostenendo che tale indennità non dovesse essere inclusa e che non si fosse tenuto conto dei diversi contratti collettivi applicabili nel tempo. La Corte ha rigettato il primo motivo nel merito e dichiarato il secondo inammissibile per un vizio procedurale, ovvero la mancata specificazione dei fatti a supporto della censura.
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