Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1107 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1107 Anno 2023
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2315/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO c/o INDIRIZZO , presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME , domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria della Corte Di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 1066/2020 depositata il 11.11.2020.
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.1.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 18.7.2018 l’architetto NOME COGNOME ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova la RAGIONE_SOCIALE (di seguito semplicemente RAGIONE_SOCIALE), assumendo di essere la creatrice dell’opera grafica « The scent of the night », lamentando la violazione del proprio diritto d’autore sull’opera, utilizzata dalla RAGIONE_SOCIALE come scenografia fissa per il Festival di Sanremo del 2016, e chiedendo il risarcimento del danno, la rimozione del programma dal sito internet della RAGIONE_SOCIALE e la pubblicazione della sentenza.
La RAGIONE_SOCIALE si è costituita, chiedendo la reiezione delle avversarie domande in quanto infondate.
Il Tribunale di Genova con sentenza del 6.6.2018 ha accertato la paternità dell’opera in capo a NOME COGNOME e la violazione del diritto d’autore ad ella spettante da parte della RAGIONE_SOCIALE, ha conseguentemente condannato la RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno, liquidato equitativamente in € 40.000,00, e ha disposto altresì la rimozione del programma dal sito internet e la pubblicazione della sentenza.
Secondo il Tribunale, la titolarità dell’opera poteva essere ricondotta all’attrice sulla base delle stampe dei siti internet da essa prodotte e di una rapida ricerca on line, nonché di un libro edito da Mondadori che conteneva l’immagine con l’attribuzione alla COGNOME; l’opera doveva considerarsi creativa; la manifestazione del Festival di Sanremo aveva carattere commerciale; il danno poteva essere liquidato equitativamente in € 20.000,00 per danno emergente e in € 20.000,00 per lucro cessante.
Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello la RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE a cui ha resistito l’appell ata NOME COGNOMECOGNOME
La Corte di appello di Genova con sentenza del 11.11.2020 ha respinto il gravame, con aggravio di spese.
La Corte di appello ha ritenuto che numerose prove confermassero l’attribuzione dell’opera alla COGNOME, mentre il reperimento dell’immagine su alcuni siti, non accompagnata dall’attribuzione, non fosse significativo; ha ritenuto il carattere creativo dell’opera, del resto valorizzata dalla stessa RAGIONE_SOCIALE; ha ritenuto che il Festival di Sanremo, non fosse solo una manifestazione culturale, ma avesse tutti i crismi della commercialità e dello scopo di lucro; ha ritenuto tempestiva la reazione dell’interessata il 12.2.2016 nei confronti del Festival, andato in onda dal 9.2.2016 al 13.2.2016; ha infine confermato come adeguata e proporzionata la liquidazione del danno effettuata in primo grado.
Avverso la predetta sentenza, notificata in data 12.11.2020, ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE con atto notificato il 11.1.2021, svolgendo tre motivi.
Con atto notificato il 19.2.2021 ha proposto controricorso NOME COGNOME, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione,
Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., la ricorrente RAGIONE_SOCIALE denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente, violazione dell’art.132, comma 1, n.4, c.p.c. dell’art.118 disp.att. c.p.c. e dell’art.111 Cost.
4.1. La RAGIONE_SOCIALE assume che la Corte di appello abbia errato nel postulare il carattere creativo dell’immagine senza in alcun modo indicare il ragionamento seguito per la formazione del proprio
convincimento e rendere così percepibile il fondamento della decisione.
4.2. In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4, cod.proc.civ.
Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa, pur graficamente esistente, risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (ad esempio per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e non renda, così, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture. e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ. (Sez. L, n. 3819 del 14.2.2020; Sez. 6 – 5, n. 13977 del 23.5.2019; Sez. 6 – 3, n. 22598 del 25.9.2018; Sez. 1, n. 16057 del 18.6.2018; Sez. 3, n. 4448 del 25.2.2014).
4.3. Nel caso di specie la Corte di appello è partita dall’esatta premessa, conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale in tema di diritto d’autore il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l’art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce, per converso, alla personale e individuale espressione di
un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’art. 1 della legge citata, di modo che un’opera dell’ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore.
Di conseguenza la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; inoltre, la creatività non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere, che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione (Sez. 1, n. 25173 del 28.11.2011; Sez. 1, n. 21172 del 13.10.2011; Sez. 1, n. 20925 del 27.10.2005).
4.4. Nella fattispecie, la Corte di appello ha osservato che l’opera è creativa allorché esprime una idea originale, proveniente solo dall’ispirazione del suo autore e ha confermato la valutazione espressa dal giudice di primo grado, sostenendo che l’immagine non era una semplice riproduzione di un fiore, ma ne comportava una vera e propria rielaborazione, perciò meritevole di tutela autorale per il suo carattere creativo (pag.11, primo periodo).
La Corte di appello, poi, ha rafforzato tale valutazione, dando conto dell’ampia valorizzazione impressa all’opera da parte della stessa RAGIONE_SOCIALE in occasione della presentazione della manifestazione alla stampa periodica, volta a porre in risalto il fiore e la sua valenza simbolica facendolo campeggiare sul palco spoglio, invece tradizionalmente addobbato con vere decorazioni floreali. Ha infine considerato quale ulteriore indizio confirmativo il grado di notorietà raggiunto dall’opera sul web, dando conto di visualizzazioni, preferenze e commenti.
4.5. La motivazione è pertanto esistente e non meramente apparente e rende ragione del percorso seguito dai giudici genovesi: l’opera non è una semplice riproduzione di un fiore ma una sua rielaborazione; la stessa RAGIONE_SOCIALE l’ha implicitamente riconosciuto, valorizzandola in modo accentuato come simbolo della manifestazione; gli utenti hanno reagito positivamente con acquisizione di un buon grado di notorietà.
4.6. V’è ancora da aggiungere che la protezione del diritto d’autore postula il requisito dell’originalità e della creatività, consistente non già nell’idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, presupponendo che l’opera rifletta la personalità del suo autore, manifestando le sue scelte libere e creative; la consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità soltanto per eventuali vizi di motivazione (Sez. 1, n. 10300 del 29.5.2020; Sez. 1, n. 13524 del 13.6.2014; Sez. 1, n. 20925 del 27.10.2005).
Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.2575 e 2576 cod.civ. e agli artt.1,2 e 6 della legge 22.4.1941 n.633.
5.1. La RAGIONE_SOCIALE si duole del fatto che la Corte di appello abbia erroneamente qualificato come ope ra dell’ingegno una immagine generata da un software e non attribuibile a una idea creativa della sua supposta autrice.
La ricorrente sostiene che l’opera dell’arch.COGNOME è una immagine digitale, a soggetto floreale, a figura c.d. «frattale», ossia caratterizzata da autosimilarità, ovvero da ripetizione delle sue forme su scale di grandezza diverse ed è stata elaborata da un software , che ne ha elaborato forma, colori e dettagli tramite algoritmi matematici; la pretesa autrice avrebbe solamente scelto
un algoritmo da applicare e approvato a posteriori il risultato generato dal computer .
5.2. Il motivo appare inammissibile, come puntualmente eccepito dalla controricorrente, perché volto a introdurre per la prima volta in sede di legittimità una questione nuova non trattata nel giudizio di merito.
Infatti, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa. (Sez. 6 – 5, n. 32804 del 13.12.2019; Sez. 2, n. 2038 del 24.1.2019; Sez. 1, n. 25319 del 25.10.2017; Sez. 2, n. 8206 del 22.4.2016; Sez. 2, n. 7048 del 11.4.2016).
5.3. La questione è nuova perché non risulta trattata nella sentenza impugnata e la stessa ricorrente non indica quando e come l’ avrebbe sottoposta al giudice di primo grado e a quello di appello.
Non è certamente sufficiente a tal fine l’ammissione della controparte di aver utilizzato un software per generare l’immagine, circostanza questa che, come ammette la stessa ricorrente, è pur sempre compatibile con l’elaborazione di un’opera dell’ingegno con un tasso di creatività che andrebbe solo scrutinato con maggior rigore (cfr ricorso, pag.17), se, com’è avvenuto nel caso concreto, la RAGIONE_SOCIALE non ha chiesto ai giudici di merito il rigetto della domanda per quella ragione.
E infatti si sarebbe reso necessario un accertamento di fatto per verificare se e in qual misura l’utilizzo dello strumento avesse assorbito l’elaborazione creativa dell’artista che se ne era avvalsa.
Il motivo deve pertanto essere dichiarato inammissibile, senza la necessità di affrontare in questa sede i temi, per ora inesplorati nella giurisprudenza di questa Corte, della cosiddetta arte digitale (detta anche digital art o computer art ) quale opera o pratica artistica che utilizza la tecnologia digitale come parte del processo creativo o di presentazione espositiva.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. dell’art.97 disp.att. c.p.c. e dell’art.111 Cost.
6.1. In particolare, la ricorrente si lamenta del fatto che la Corte di a ppello abbia reputata provata la paternità dell’immagine in capo all’arch.COGNOME sulla base di documentazione estranea al processo e reperita dal giudicante sulla rete telematica di propria iniziativa.
6.2. Secondo la RAGIONE_SOCIALE, il giudice si sarebbe sobbarcato, in contrasto con il divieto di utilizzo di scienza privata, una indagine sul web, che sarebbe spettata all’attrice, per accertare la riconducibilità dell’opera all’arch.COGNOME sulla base di siti internet di immediato reperimento e di informazioni anteriori al festival di Sanremo del 2016 per cui è causa.
Così facendo, la Corte avrebbe violato sia il divieto di scienza privata, sia il principio di disponibilità delle prove, sia in ultima analisi le regole del giusto processo.
6.3. Il motivo è inammissibile.
La Corte di appello ha fondato il proprio accertamento di fatto sulla paternità dell’opera in capo all’attrice sulla base di una pluralità di prove univocamente convergenti: le stampe dei siti Internet prodotte dall’attrice (doc.2 e 3), la ricerca on line effettuata dal
Tribunale, la copertina di un libro edito da Mondadori che riporta l’opera attribuita espressamente a NOME COGNOME (doc.19 attrice), l’immagine prodotta da RAGIONE_SOCIALE e associata allo pseudonimo (NOME) della COGNOME (doc.10 RAI).
Fa quindi difetto il requisito della decisività della prova asseritamente illegittimamente acquisita poiché la Corte di appello ha fondato la propria decisione sul punto sulla base di altre tre prove ritenute convergenti.
Né certamente le contestazioni, oltretutto sommamente generiche, di tali altre evidenze probatorie, formulate dalla RAGIONE_SOCIALE in nota 3 di pag.20 del ricorso, possono consentire a questa Corte di ingerirsi nell’accertamento di fatto espletato dal giudice di merito e di ribaltarne le conclusioni.
6.4. In secondo luogo, la ricerca on line menzionata dalla Corte di appello è stata eseguita dal Tribunale.
Il ricorso non dà assolutamente conto di presupposti e modalità con cui il Tribunale avrebbe condotto la predetta ricerca on line , che per quanto è dato sapere ben avrebbe potuto essere condotta nel contraddittorio o su richiesta delle parti o ancora per verificare de visu una evidenza probatoria segnalata dalle parti; cosa questa tanto più grave, visto che la controricorrente assume che il Tribunale abbia semplicemente verificato i siti indicati da entrambe le parti (controricorso, pag.39).
Tantomeno la ricorrente dà conto del contenuto della sentenza di primo grado sul punto e riferisce di aver proposto al riguardo un motivo di impugnazione circ a l’inammissibilità dell’acquisizione della predetta prova.
Il che vizia di inammissibilità il mezzo per non autosufficienza.
Il ricorso deve quindi esser complessivamente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar
atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterior e importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controrico rrente, liquidate nella somma di € 10.000,00 per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 20 12, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione