Una società di gestione del risparmio (SGR) si opponeva a un’esecuzione forzata, sostenendo che il debito non fosse suo ma del fondo gestito, in virtù del principio di separazione patrimoniale. La Corte di Cassazione, pur dichiarando la cessazione della materia del contendere per l’annullamento del titolo esecutivo in un altro giudizio, ha analizzato il caso secondo il principio della soccombenza virtuale. Ha stabilito che l’opposizione sarebbe stata rigettata, poiché il titolo esecutivo condannava in modo inequivocabile la SGR a titolo personale e non quale gestore del fondo, impedendo un’interpretazione esterna del provvedimento.
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