La Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale in materia di cessione d'azienda. In un caso riguardante un trasferimento aziendale con efficacia differita, la Corte ha stabilito che il termine di tre mesi per l'esercizio del diritto di recesso da parte del terzo contraente (nel caso di specie, un istituto di credito) decorre non dalla comunicazione dell'accordo di cessione, ma dal momento in cui il trasferimento diventa effettivamente operativo. Questa interpretazione dell'art. 2558 c.c. tutela il contraente ceduto, permettendogli di valutare la nuova controparte al momento del suo effettivo subentro. La sentenza, pur confermando questo principio, è stata cassata con rinvio per un vizio di motivazione su un altro aspetto della controversia.
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