La Corte di Cassazione ha stabilito che il privilegio garanzia pubblica, previsto dal D.Lgs. 123/1998 per la restituzione di aiuti di Stato, si estende anche ai crediti derivanti dall'escussione di garanzie pubbliche e non solo ai finanziamenti diretti. Un ente assicurativo, dopo aver onorato una garanzia per un'impresa poi fallita, aveva richiesto l'ammissione al passivo con privilegio. Il tribunale di merito aveva negato tale richiesta, ma la Cassazione ha annullato la decisione, affermando che la natura pubblicistica dell'intervento giustifica il privilegio, il quale sorge per legge al momento della concessione dell'aiuto, a prescindere da un formale atto di revoca.
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