Un Comune citava in giudizio un'impresa di costruzioni per vizi in un appalto pubblico. Durante il processo, l'impresa cedeva il ramo d'azienda coinvolto a una seconda società, che a sua volta lo cedeva a una terza. La sentenza di primo grado condannava genericamente la "convenuta". La Corte d'Appello riteneva che la condanna riguardasse solo l'ultima società acquirente. La Cassazione ha cassato tale decisione, stabilendo che l'interpretazione del giudicato non può limitarsi al dato formale, ma deve considerare l'intera vicenda processuale e sostanziale. Il giudice deve valutare tutti gli elementi, inclusa la motivazione e gli atti di causa, per identificare correttamente il soggetto obbligato, estendendo l'efficacia del titolo esecutivo anche al dante causa originario e ai suoi successori.
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