Un cittadino si opponeva a un precetto di pagamento notificato da una società, sostenendo l'invalidità della procura ad litem del legale della controparte. Tale procura era stata conferita da un institore i cui poteri, a dire del ricorrente, erano limitati. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la procura generale conferita all'institore, che attribuiva "tutti i poteri di legge", includeva anche la facoltà di nominare avvocati per qualsiasi tipo di controversia, rendendo la procura ad litem pienamente valida.
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