La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8384/2025, ha chiarito che i pagamenti effettuati da un'azienda poi finita in amministrazione straordinaria, sulla base di un piano di rientro per debiti pregressi, sono soggetti ad azione revocatoria. Tali pagamenti non rientrano nell'esenzione prevista per le operazioni nei 'termini d'uso', poiché non sono corrispettivi di forniture correnti ma mirano a sanare un'insolvenza già manifestata. Viene inoltre precisato che il termine di prescrizione per l'azione, in questo contesto, è di cinque anni e decorre dall'approvazione del programma di cessione aziendale.
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