La Corte di Cassazione ha stabilito che un lodo straniero, emesso in una controversia tra due società farmaceutiche, non viola l'ordine pubblico italiano anche se dispone adempimenti (come la revoca di domande di autorizzazione o il trasferimento di documentazione) che incidono indirettamente sull'attività di un ente pubblico come l'AIFA. La Corte ha chiarito che il riconoscimento può essere negato solo per violazioni manifeste e gravi dei principi fondamentali dell'ordinamento. In questo caso, il lodo imponeva obblighi solo alla parte privata soccombente, senza interferire con la sfera di competenza esclusiva dell'ente pubblico, risolvendo una disputa puramente contrattuale.
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