La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12941/2024, ha stabilito un principio fondamentale sull'onere della prova nei rapporti di agenzia. Il caso riguarda una società di assicurazioni che, dopo la risoluzione del contratto, si è vista opporre in compensazione dalla compagnia preponente una serie di controcrediti. La Corte ha chiarito che spetta alla compagnia, che agisce in via riconvenzionale, fornire la prova piena dei crediti vantati. Una contestazione generica da parte dell'agente è sufficiente a far sorgere tale onere, specialmente quando le poste debitorie non sono state determinate in modo concorde. La sentenza di secondo grado, che aveva invertito l'onere probatorio, è stata cassata con rinvio.
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