Una società di trasporti ha impugnato una sanzione per la violazione dei tempi di riposo da parte di un suo conducente, adducendo un errore involontario di quest’ultimo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la responsabilità dell’impresa di trasporto non è solo solidale, ma anche diretta e per fatto proprio. L’azienda ha l’obbligo di organizzare, istruire e controllare l’attività dei suoi dipendenti per garantire il rispetto delle normative, e la sua colpa si presume in caso di infrazione, salvo prova contraria che non è stata fornita.
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