La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19729/2025, ha stabilito che il termine di prescrizione antitrust per le azioni di risarcimento del danno non decorre dalla mera notizia dell’avvio di un’indagine, ma dal momento in cui il danneggiato ha acquisito, o avrebbe potuto acquisire con l’ordinaria diligenza, una ragionevole conoscenza dell’illecito e del danno subito. Nel caso di specie, relativo al cartello dei costruttori di autocarri, la Corte ha respinto il ricorso di un produttore, confermando che generici comunicati stampa non sono sufficienti a far decorrere la prescrizione, poiché non permettono di percepire l’ingiustizia del danno.
Continua »