La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha stabilito un principio fondamentale in materia di cessione del credito. Nel caso di un credito futuro ed eventuale, l'onere della prova della sua venuta ad esistenza spetta al creditore cessionario (chi acquista il credito) e non al debitore. La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo per il pagamento di una fattura relativa a un canone di subconcessione aeroportuale, in parte variabile in base al numero di passeggeri. Il debitore si opponeva sostenendo che, a causa di un calo dei passeggeri, parte del credito non era mai sorta. La Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva erroneamente posto l'onere della prova a carico del debitore, riaffermando che l'efficacia della cessione di un credito futuro è subordinata alla sua effettiva esistenza, che deve essere provata da chi agisce per il recupero.
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