Una società di factoring ha agito per il recupero di un credito, originato da prestazioni sanitarie fornite da una casa di cura a un'Azienda Sanitaria Locale. Le corti inferiori avevano respinto la domanda per vizi contrattuali e mancanza di prova dell'accreditamento. La Corte di Cassazione, pur confermando il rigetto della domanda principale, ha stabilito un principio fondamentale: le prestazioni sanitarie erogate da strutture private in regime di accreditamento costituiscono transazioni commerciali. Di conseguenza, in caso di ritardato pagamento, anche parziale, sono dovuti gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002, superiori a quelli legali.
Continua »