Un intermediario assicurativo, vittima di un illecito commesso con la complicità di un dipendente di una banca, ottiene una condanna al risarcimento. Nel frattempo, la banca viene posta in liquidazione e cede la sua azienda a un altro istituto di credito. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, chiarisce che in caso di cessione di azienda bancaria, i debiti derivanti da controversie legali già pendenti al momento della cessione si trasferiscono all'istituto acquirente. La Corte ha stabilito che la norma speciale (art. 3 d.l. 99/2017) esclude dalla cessione solo le passività relative a cause iniziate *dopo* la data di cessione, anche se per fatti anteriori. Poiché la causa in questione era già in corso, il debito rientra a pieno titolo tra quelli trasferiti alla banca cessionaria, che è quindi tenuta a pagare.
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