Una società, cessionaria di un credito derivante da un contratto d'appalto, ha citato in giudizio la società debitrice. Quest'ultima ha opposto un accordo transattivo stipulato con il creditore originario. I tribunali di merito avevano ritenuto l'accordo opponibile. La Corte di Cassazione, invece, ha cassato la decisione, stabilendo che la prova della data certa transazione, necessaria per l'opponibilità al cessionario terzo, era stata erroneamente fondata su un ragionamento presuntivo viziato, rinviando la causa per una nuova valutazione alla luce dell'art. 2704 c.c.
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