La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, si è pronunciata sulla legittimità di uno storno provvigionale effettuato da una società preponente nei confronti del proprio agente. Il caso verteva sulla restituzione di provvigioni erroneamente corrisposte al lordo, anziché al netto degli sconti commerciali come pattuito. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'agente, stabilendo che la disciplina restrittiva sulla ripetizione delle provvigioni (art. 1748, co. 6, c.c.) si applica solo in caso di mancata esecuzione del contratto e non per la correzione di errori di calcolo, confermando così la legittimità dello storno provvigionale operato dall'azienda.
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