La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 13487/2025, ha chiarito che il recesso da un contratto non è giustificato da impossibilità sopravvenuta se la decisione di interrompere il rapporto deriva da una mera scelta d'impresa. Nel caso esaminato, una società media aveva rescisso un contratto con un operatore di rete locale a seguito di una modifica della numerazione del proprio canale, optando per un altro fornitore. La Corte ha stabilito che tale scelta, pur legittima, non estingue l'obbligazione di pagamento del corrispettivo pattuito, confermando la condanna al pagamento integrale. La sentenza affronta anche la questione dell'improcedibilità per mancata conciliazione, ritenendola infondata.
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