Un investitore, dopo essere stato frodato dal proprio promotore finanziario, ha citato in giudizio la società di intermediazione per ottenere il risarcimento. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha confermato la responsabilità della società, ma ha accolto il motivo di ricorso relativo al concorso di colpa dell'investitore. L'aver consegnato al promotore somme di denaro in contanti e con altre modalità irregolari è stato considerato un comportamento anomalo che ha contribuito al danno. Di conseguenza, la Corte ha annullato la precedente sentenza e ha rinviato il caso alla Corte d'Appello per ricalcolare il risarcimento, tenendo conto della colpa concorrente del risparmiatore.
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