Una società in amministrazione straordinaria ha citato in giudizio una banca, successivamente posta in liquidazione coatta amministrativa. Le attività e passività della banca sono state trasferite a un grande gruppo bancario. La questione centrale era se la causa, relativa a un rapporto contrattuale già concluso, fosse inclusa nel trasferimento. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni precedenti, ha stabilito che la cessione del contenzioso bancario non comprende le liti su rapporti estinti. La motivazione si basa sull'interpretazione degli accordi di cessione, che escludevano le passività non funzionali alla continuità dell'impresa acquirente. Di conseguenza, quest'ultima è stata ritenuta priva di legittimazione passiva.
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