Un utilizzatore aveva stipulato un contratto di leasing per un'auto di lusso rivelatasi difettosa. Dopo aver intentato causa, ha ceduto il contratto a un terzo. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito che a seguito della cessione del contratto di leasing, l'utilizzatore originario perde la legittimazione ad agire per la risoluzione, poiché l'intera posizione contrattuale, con diritti e doveri, si trasferisce al nuovo soggetto (cessionario). La Corte ha inoltre rigettato le doglianze sulla nullità del contratto per omessa indicazione del TAEG e del diritto di recesso, ritenendole infondate.
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