La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10307 del 2025, ha stabilito un importante principio in materia di crisi d'impresa. I crediti sorti durante la fase di esecuzione di un concordato preventivo in continuità aziendale, ovvero dopo il decreto di omologazione, non sono considerati crediti prededucibili in caso di successivo fallimento. L'Agenzia delle Entrate aveva richiesto il riconoscimento della prededuzione per crediti fiscali maturati in questa fase, ma la Corte ha rigettato il ricorso. La decisione si fonda su una reinterpretazione del criterio di "funzionalità", allineandosi a un precedente orientamento delle Sezioni Unite, e mira a proteggere i creditori originari che avevano accettato il piano concordatario.
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