La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2148/2024, ha definito i limiti di un patto di manleva in un contratto di appalto. Una società acquirente, che aveva commissionato lavori aggiuntivi, ha chiesto il rimborso dei costi alla società venditrice in virtù di una clausola di manleva. La Corte ha stabilito che la manleva copre solo le varianti rientranti nell'alea fisiologica del contratto originario e non le opere completamente nuove ed extracontrattuali, ordinate direttamente dall'acquirente. Di conseguenza, ha respinto il ricorso, confermando che i costi per tali opere aggiuntive restano a carico di chi le ha commissionate.
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