Una società fornitrice di carburante ha agito in giudizio contro la società debitrice e contro una nuova società immobiliare, nata da una scissione parziale della prima, per il recupero di un credito. In appello, la società debitrice originaria, nel frattempo cancellata dal registro delle imprese, non veniva correttamente coinvolta nel giudizio. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza d'appello, statuendo che in casi di responsabilità solidale dipendente, come quella derivante da scissione societaria, si configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario. La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari determina la nullità insanabile dell'intero procedimento di secondo grado.
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