Una società cooperativa agricola ritardava il pagamento per le forniture di latte a un socio receduto, sostenendo che tale debito fosse soggetto alle tempistiche di liquidazione della quota sociale. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito un principio fondamentale sul recesso socio cooperativa: il rapporto di conferimento di beni è un contratto di scambio autonomo, assimilabile alla compravendita, e distinto dal rapporto associativo. Di conseguenza, il credito del socio per i beni forniti è un debito commerciale che deve essere pagato secondo le regole ordinarie, senza poter essere condizionato alla liquidazione della quota sociale o alle finanze della cooperativa.
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