Un fornitore farmaceutico ha citato in giudizio una farmacia per ottenere il pagamento degli interessi di mora su fatture saldate in ritardo. La Cassazione ha respinto il ricorso, confermando le decisioni dei giudici di merito. È stato provato un accordo verbale, consolidato da una prassi ventennale, secondo cui il pagamento avveniva tramite assegno ritirato da un incaricato del fornitore presso la sede della farmacia. Questa modalità deroga alla regola generale del pagamento al domicilio del creditore, trasformando l'obbligazione da 'portabile' a 'querable'. Di conseguenza, senza una formale richiesta di pagamento, non si configura la mora del debitore. Inoltre, la Corte ha stabilito l'inapplicabilità del D.Lgs. 231/2002 sui ritardi di pagamento, poiché il contratto di somministrazione era stato stipulato prima della sua entrata in vigore.
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