Una banca aveva acquistato crediti tramite factoring, notificando l'operazione al debitore. Successivamente, la società cedente è fallita. I tribunali di merito hanno dichiarato l'inefficacia della cessione. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32782/2024, ha ribaltato la decisione, chiarendo che l'opponibilità della cessione dei crediti può essere ottenuta alternativamente tramite pagamento con data certa (secondo la legge sul factoring) o tramite notifica al debitore (secondo il codice civile). La speciale azione di inefficacia prevista dalla legge sul factoring si applica solo al primo caso. Nel secondo, il curatore deve esperire l'azione revocatoria ordinaria.
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