Un legale, agendo in proprio per un'opposizione a una sanzione amministrativa, si è visto negare dal Tribunale il diritto di appellare la sentenza per l'inadeguata liquidazione delle spese. La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, ha ribaltato la decisione, stabilendo che l'avvocato in difesa personale è a tutti gli effetti parte processuale e, come tale, ha pieno diritto di contestare l'ammontare delle spese legali, a differenza del semplice procuratore distrattario.
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