Una società creditrice cita in giudizio un Comune per il pagamento di una fattura. Il Tribunale, in primo grado, accoglie la domanda, anche in virtù dell’assenza in giudizio (contumacia) del Comune. La Corte d’Appello ribalta la decisione, sottolineando come la parte che agisce in giudizio abbia sempre l’onere della prova del proprio diritto. In questo caso, la società non ha dimostrato il fondamento del credito, poiché la fattura risultava emessa prima della stipula del contratto di riferimento e non erano state provate le condizioni contrattuali per il pagamento. La contumacia, afferma la Corte, non esonera dall’assolvimento di tale onere.
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