Una struttura sanitaria privata eroga prestazioni per un anno intero, ma il contratto con l’ente sanitario locale viene formalizzato solo l’anno successivo. L’ente si rifiuta di pagare, eccependo la nullità del contratto perché non preventivo. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16221/2025, ribalta la decisione di merito, affermando la validità del contratto pubblico retroattivo. La Corte chiarisce che, nel settore sanitario, la stipula è l’atto finale di un complesso procedimento amministrativo e che il ritardo, dovuto alla tardiva fissazione dei tetti di spesa, è ‘fisiologico’. Pertanto, un contratto firmato post-prestazione può legittimamente avere efficacia retroattiva, sanando le prestazioni già eseguite.
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