Un acquirente cita in giudizio un'agenzia immobiliare per non averlo informato che la parte venditrice non era piena proprietaria dell'immobile. Le corti di merito rigettano la richiesta di risarcimento, legando il danno alla mancata risoluzione del contratto preliminare. La Corte di Cassazione, invece, accoglie il ricorso, stabilendo un principio chiave sulla responsabilità del mediatore immobiliare: la sua responsabilità per violazione degli obblighi informativi è autonoma e distinta da quella del venditore. Il danno risarcibile non è legato solo alla risoluzione del contratto, ma può consistere nel minor vantaggio o maggior aggravio patrimoniale subito dall'acquirente a causa delle informazioni omesse, come la provvigione pagata per un affare viziato.
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