La Corte di Cassazione conferma la nullità di una serie di contratti di appalto pubblico stipulati tra un'azienda di servizi e un ente a partecipazione statale. La decisione si fonda sulla violazione delle norme di evidenza pubblica, in particolare per il frazionamento artificioso degli incarichi e il divieto di rinnovo tacito. Viene chiarito che anche le società per azioni qualificate come organismi di diritto pubblico sono soggette a tali regole imperative. La Corte rigetta inoltre la richiesta di pagamento dell'azienda fornitrice, distinguendo tra l'azione di ripetizione di indebito, non applicabile a prestazioni di 'facere', e quella di arricchimento ingiustificato, per la quale non è stata fornita prova adeguata.
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