Una società committente ha citato in giudizio un architetto per un errore di progettazione relativo alla costruzione di una scala esterna, edificata in violazione delle distanze legali. La Corte di Appello, riformando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato il diritto prescritto, ha affermato la responsabilità professionale architetto. Il termine di prescrizione, ha chiarito la Corte, decorre non dall’esecuzione del progetto, ma dal momento in cui il danno diviene oggettivamente percepibile, ovvero dalla sentenza definitiva che ha accertato l’illegittimità dell’opera. L’architetto è stato quindi condannato al risarcimento dei danni, comprensivi dei costi di demolizione e delle spese legali del precedente giudizio.
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