Il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione a un decreto ingiuntivo per una fornitura di energia elettrica non pagata. La società cliente aveva contestato la competenza territoriale, la validità del contratto firmato elettronicamente e l’eccessività dei consumi. Il giudice ha respinto tutte le eccezioni, ritenendo incompleta quella sulla competenza, pienamente valido il contratto con firma OTP, e generiche le contestazioni sui consumi, poiché l’onere di provare il malfunzionamento del contatore gravava sul cliente. Di conseguenza, il decreto ingiuntivo è stato confermato.
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