Un proprietario ha citato in giudizio i vicini per l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto, sostenendo la violazione delle distanze legali, del decoro architettonico e la creazione di problemi igienici. La Corte d’Appello ha respinto la richiesta, confermando la decisione di primo grado. La motivazione principale è che i pannelli, data la loro minima sporgenza e il posizionamento, non costituiscono una “costruzione” ai sensi dell’art. 907 c.c. e, soprattutto, non ostacolano in modo concreto e apprezzabile il diritto di veduta, aria e luce del vicino. Pertanto, la regola sulla distanza dei pannelli fotovoltaici non è stata violata.
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