La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5224/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un fideiussore che chiedeva di essere liberato dalla propria obbligazione. Il caso riguardava una garanzia prestata a favore di una cooperativa per un'anticipazione su fatture. La Corte ha ribadito che per ottenere la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c., è il garante stesso a dover provare che il creditore ha concesso nuovo credito pur essendo a conoscenza del peggioramento delle condizioni economiche del debitore, senza l'autorizzazione del fideiussore. Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita, e le censure del ricorrente sono state ritenute un tentativo di riesaminare il merito della causa, non consentito in sede di legittimità.
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