Un’impresa, dopo aver ottenuto l’assegnazione provvisoria di un appalto, si vede revocare l’incarico dalla committente per divergenze sul contratto collettivo da applicare. L’impresa ricorre in via d’urgenza chiedendo la riassegnazione, ma il Tribunale di Milano rigetta la richiesta. La decisione si fonda sulla mancanza dei presupposti per la tutela cautelare: l’assenza di un contratto perfezionato (manca il fumus boni iuris), la natura meramente patrimoniale e quindi risarcibile del danno (manca il periculum in mora) e il fatto che la misura richiesta non è strumentale a un futuro giudizio di merito. La controversia è stata inquadrata nell’ambito della responsabilità precontrattuale e non contrattuale, data la mancata stipula del contratto definitivo.
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