Una società di mediazione immobiliare ha citato in giudizio un’acquirente per il mancato pagamento della provvigione. L’acquirente aveva inizialmente sottoscritto una proposta d’acquisto, con annesso impegno a versare una provvigione del 4%, che però era decaduta per mancata accettazione. Successivamente, la stessa acquirente ha concluso l’acquisto dello stesso immobile a un prezzo superiore, senza sottoscrivere un nuovo accordo per la provvigione. Il Tribunale di Milano ha stabilito che, nonostante la decadenza del primo accordo scritto, la provvigione è comunque dovuta poiché l’attività del mediatore è stata la causa della conclusione dell’affare. In assenza di un patto specifico, l’importo è stato determinato secondo gli usi locali (2,75% del prezzo di vendita), condannando l’acquirente al pagamento.
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