Un Comune, dopo aver stipulato una scrittura privata per l'acquisto di un terreno, si rifiutava di pagare il prezzo pattuito sostenendo che l'accordo rientrasse in una procedura di esproprio e che il prezzo fosse quindi soggetto a limiti di legge. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Comune, confermando la decisione dei giudici di merito. La Corte ha stabilito che la scrittura privata in questione era un vero e proprio contratto di compravendita, svincolato dalla procedura espropriativa. Di conseguenza, il prezzo era stato liberamente determinato dalle parti e doveva essere integralmente pagato. La decisione sottolinea che l'interpretazione del contratto spetta al giudice di merito e non può essere ridiscussa in Cassazione se la motivazione è logica e sufficiente.
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