Una società sportiva chiede a un Comune un indennizzo per le migliorie apportate a un impianto sportivo dopo il mancato rinnovo della concessione. La Corte di Cassazione, risolvendo un conflitto, stabilisce la giurisdizione del giudice ordinario. La richiesta, infatti, non contesta la decisione pubblica di non rinnovare, ma riguarda pretese economiche basate sul principio dell'arricchimento senza causa, configurando una controversia su diritti soggettivi di natura privatistica.
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