La Corte di Cassazione ha confermato che la clausola inserita in un contratto di compravendita immobiliare, che prevede l’adesione obbligatoria dell’acquirente a un consorzio di urbanizzazione per la gestione delle parti comuni, è pienamente legittima. Secondo la Corte, l’adesione si perfeziona automaticamente con l’acquisto dell’immobile, in base al consenso preventivo espresso dal consorzio nel proprio statuto. Di conseguenza, è stato negato il diritto dei proprietari di recedere dal consorzio per sottrarsi agli obblighi contributivi, equiparando la situazione a quella del condominio, dove non è permesso l’abbandono delle parti comuni.
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