La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33268/2024, ha chiarito i criteri per la risoluzione contratto appalto in caso di inadempimenti reciproci tra stazione appaltante e appaltatore. La Corte ha stabilito che la risoluzione unilaterale da parte della P.A. non è un atto autoritativo, ma un rimedio privatistico. Il giudice deve quindi valutare comparativamente le condotte per determinare quale inadempimento sia prevalente. Nel caso di specie, le gravi carenze progettuali della stazione appaltante sono state ritenute più significative delle mancanze dell'appaltatore, giustificando la risoluzione a carico della prima e la sua condanna al risarcimento danni.
Continua »