La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da alcuni professionisti operanti come intermediario finanziario in merito alla responsabilità per l'erogazione di prestiti basati su documenti falsi. La controversia nasce dalla richiesta di risarcimento di un istituto di credito verso una società di mediazione, la quale ha chiamato in causa i propri collaboratori esterni. La Corte d'Appello aveva accertato che i collaboratori, in quanto iscritti agli elenchi professionali e soggetti alla disciplina del Testo Unico Bancario, avrebbero dovuto verificare l'autenticità dei documenti oltre la semplice apparenza formale. La Suprema Corte ha rilevato che il ricorso non ha contestato in modo specifico la qualifica professionale attribuita ai ricorrenti, rendendo l'impugnazione carente dei requisiti necessari.
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