Una professionista ha citato in giudizio una compagnia telefonica per gravi disservizi, ottenendo in primo e secondo grado il risarcimento per danno all'immagine e danno esistenziale. La Corte di Cassazione, intervenendo sul ricorso della società, ha confermato il danno all'immagine ma ha cassato con rinvio la decisione sul danno esistenziale. La Corte ha chiarito che il danno esistenziale telefonia non è automatico e non può essere considerato 'in re ipsa', ma richiede una specifica allegazione e prova del pregiudizio grave e non futile subito dalla persona nelle sue attività realizzatrici, onere non soddisfatto nel caso di specie.
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