Un avvocato ha citato in giudizio una società per il pagamento dei suoi onorari. Il Tribunale, pur rilevando l’erronea introduzione della causa, l’ha qualificata come controversia speciale su onorari legali, decidendo nel merito. L’avvocato ha proposto appello, ma la Corte d’Appello lo ha dichiarato inammissibile, sostenendo che l’unico rimedio fosse il ricorso per cassazione. La Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del professionista e chiarendo che la qualificazione giuridica della domanda data dal primo giudice determina il mezzo di impugnazione sentenza onorari, a prescindere dal rito concretamente seguito.
Continua »