La Corte di Cassazione ha stabilito che, in materia di giurisdizione per il trasporto aereo internazionale, le norme della Convenzione di Montreal prevalgono su eventuali clausole contrattuali che indichino un foro diverso. Il caso riguardava due passeggeri che, a seguito della cancellazione di un volo, avevano richiesto la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento UE 261/2004. La compagnia aerea si era opposta eccependo la giurisdizione del giudice irlandese sulla base di una clausola contrattuale. La Suprema Corte ha affermato che la Convenzione si applica anche alle richieste di compensazione pecuniaria per cancellazione del volo e che le sue regole sulla giurisdizione, come l'art. 33, non possono essere derogate dalle parti, garantendo così al passeggero una tutela più ampia.
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