La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17480/2025, si è pronunciata su un caso di azione revocatoria preliminare. Ha ribadito il principio secondo cui, in caso di vendita immobiliare preceduta da un contratto preliminare, il danno per il creditore (eventus damni) va valutato al momento del contratto definitivo. Invece, lo stato soggettivo del terzo acquirente (scientia damni) va accertato con riferimento alla data di stipula del preliminare. La Corte ha inoltre precisato che, nel caso di contratto per persona da nominare, il “terzo” rilevante ai fini della valutazione è la persona nominata, e la sua consapevolezza va verificata al momento dell’accettazione della nomina, applicando le regole sulla rappresentanza.
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