La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20271/2025, ha stabilito che l’efficacia riflessa del giudicato non può estendersi al terzo cessionario di un credito se questi non ha partecipato al processo. Nel caso specifico, una società aveva acquisito dei crediti derivanti da un contratto di consulenza. Successivamente, una sentenza, emessa in un giudizio a cui la società cessionaria era estranea, ha dichiarato la risoluzione del contratto originario. La Cassazione ha chiarito che tale sentenza non può pregiudicare i diritti del cessionario, il cui diritto di credito era sorto autonomamente prima dell’instaurazione del giudizio di risoluzione. La Corte ha quindi cassato la decisione d’appello, affermando che estendere gli effetti della sentenza violerebbe il diritto di difesa del terzo.
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