Una società immobiliare ha citato in giudizio un consorzio residenziale per i danni subiti a seguito di furti, lamentando un servizio di vigilanza inadeguato. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei gradi precedenti, ha respinto il ricorso. Ha chiarito che la vigilanza costituisce un’obbligazione di mezzi, non di risultato. Pertanto, il consorzio non è responsabile se dimostra di aver predisposto misure di sicurezza adeguate, anche se queste non hanno impedito il furto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a un riesame dei fatti, non consentito in sede di legittimità.
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