La sorte delle attribuzioni gratuite tra fidanzati è stata oggetto di un’apposita regolamentazione solo con il codice civile del 1942, all’articolo 80. Non si comprende allora per qual ragione, una volta appurato che tale è una delle possibilità che il costume sociale offre alle parti, codesto tipo di donazione prenuziale non possa dirsi uniformabile al diritto sancito dall’articolo 80 di ottenere – entro il termine di decadenza – la restituzione del bene (o la revoca dell’atto) nei casi di rottura del fidanzamento.
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