La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8338/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di prelazione agraria. Il caso riguardava la richiesta di riscatto di un fondo agricolo da parte del proprietario confinante. La Corte ha chiarito che, per esercitare validamente il diritto di prelazione, il proprietario del fondo confinante non solo deve essere un coltivatore diretto, ma deve anche soddisfare tutte le altre condizioni previste dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965, originariamente dettate per l'affittuario. La sentenza di merito, che aveva erroneamente escluso la necessità di tali requisiti, è stata cassata con rinvio.
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