Una società pubblica, gestore del servizio idrico, impugna la revoca di finanziamenti pubblici disposta dall’Autorità di Regolazione. La società sostiene la giurisdizione del giudice ordinario, qualificando l’atto come recesso da un rapporto paritetico. Le Sezioni Unite della Cassazione, invece, affermano la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché la controversia verte sulla contestazione del corretto esercizio del potere autoritativo dell’amministrazione. La decisione si fonda sull’analisi della “causa petendi” sostanziale, che nel caso di specie riguardava la carenza di potere e l’erronea valutazione dei presupposti da parte dell’ente pubblico.
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